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Requisiti standard di controllo delle perdite sulle apparecchiature contenenti F


 

 
 

Gentile tecnico frigorista,

in relazione ai requisiti relativi alla certificazione delle imprese che operano su impianti contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in adeguamento a quanto prescritto dal D.P.R. n° 43/2012, è necessario che le stesse rendano operativo un piano della qualità in conformità alla ISO 10005.

Ne consegue che l’iter di certificazione da parte dell’ente richiama l’ottemperanza di alcuni requisiti, come ad esempio, la strumentazione per i metodi del controllo diretto delle perdite f-gas.

In merito a quanto fin qui precisato, stiamo ricevendo comunicazioni dai nostri clienti su alcune informative presentate anche attraverso organismi di certificazione che non sono in linea con i requisiti standard sopra citati.

Ad esempio ci è pervenuta una comunicazione dove si indica che il cercafughe elettronico, con una sensibilità di almeno 5 g/anno, può essere sostituito con il cercafughe spray/acqua saponata.

Questa interpretazione non solo è errata, ma è del tutto inadeguata rispetto alle reali condizioni operative e ai requisiti standard di controllo delle perdite f-gas.

Infatti l’art. 6 del Reg. CE 1516/2007, punto 1, lettera a), stabilisce che per i controlli sul circuito e su i componenti che presentano rischi di perdita si può utilizzare uno o più metodi diretti.

Esempio:

lettera b), paragrafo 1, art. 6 - fluido tracciante (rilevazione all’ultravioletto);

lettera c), paragrafo 1, art. 6 - soluzione schiumosa depositata/acqua saponata.

Questi sono metodi complementari al controllo programmato. Infatti, nel paragrafo 2 dell’art. 6, vengono richiamati i dispositivi di rilevazione di gas, la cui sensibilità deve essere di almeno 5 g/anno.

Ne consegue che l’impresa deve effettuare, attraverso operatori certificati, il controllo secondo quanto prescritto nel paragrafo 2 art.6, con un cercafughe elettronico, con sensibilità di 5 g/anno e non con acqua saponata (cercafughe spray).

Altri metodi, come il tracciante (UV) o acqua saponata, sono metodi complementari al cercafughe elettronico, e andrebbero impiegati successivamente al controllo, qualora sussiste la presunzione di una perdita e laddove un cercafughe elettronico non si riesce a determinare il punto esatto della perdita (art. 4 controlli sistematici).

Conclusioni:

l’impresa che desidera certificarsi in ottemperanza ai Regolamenti cogenti fin qui esposti, deve necessariamente possedere un cercafughe elettronico, con adeguato certificato che ne attesta la sensibilità di almeno 5 g/anno, ed è insostituibile a tutti gli altri metodi che, come spiegato, sono da intendersi complementari (art. 5 – scelta del metodo di misurazione).

A riguardo vi informiamo altresì, di aver inoltrato una segnalazione all'Ente di Accreditamento ACCREDIA attraverso il nostro organismo di certificazione.

 

A breve vi comunicheremo il calendario per le attività di formazione/precisazione relative alla certificazione della vostra  impresa, organizzate  in tutto il territorio nazionale.

Cordiali saluti.

 
 
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