Gentile tecnico
frigorista,
in relazione ai requisiti relativi alla certificazione delle imprese che
operano su impianti contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in
adeguamento a quanto prescritto dal D.P.R. n° 43/2012, è necessario che le
stesse rendano operativo un piano della qualità in conformità alla ISO
10005.
Ne consegue che l’iter di certificazione da parte dell’ente richiama
l’ottemperanza di alcuni requisiti, come ad esempio, la strumentazione per i
metodi del controllo diretto delle perdite f-gas.
In merito a quanto fin qui precisato, stiamo ricevendo comunicazioni dai
nostri clienti su alcune informative presentate anche attraverso organismi di
certificazione che non sono in linea con i requisiti standard sopra
citati.
Ad esempio ci è pervenuta una comunicazione dove si indica che il
cercafughe elettronico, con una sensibilità di almeno 5 g/anno, può essere
sostituito con il cercafughe spray/acqua
saponata.
Questa interpretazione non solo è errata, ma è del tutto inadeguata
rispetto alle reali condizioni operative e ai requisiti standard di controllo
delle perdite f-gas.
Infatti l’art. 6 del Reg. CE 1516/2007, punto 1, lettera
a), stabilisce che per i controlli sul circuito e su i componenti che presentano
rischi di perdita si può utilizzare uno o più metodi
diretti.
Esempio:
lettera b), paragrafo 1, art. 6 -
fluido tracciante (rilevazione all’ultravioletto);
lettera c), paragrafo 1, art. 6 -
soluzione schiumosa depositata/acqua saponata.
Questi sono metodi complementari al controllo programmato. Infatti, nel
paragrafo 2 dell’art. 6, vengono richiamati i dispositivi di
rilevazione di gas, la cui sensibilità deve essere di almeno 5
g/anno.
Ne consegue che l’impresa deve effettuare, attraverso operatori
certificati, il controllo secondo quanto prescritto nel paragrafo 2
art.6, con un cercafughe elettronico, con sensibilità di 5 g/anno e non
con acqua saponata (cercafughe spray).
Altri metodi, come il tracciante (UV) o acqua saponata, sono metodi
complementari al cercafughe elettronico, e andrebbero impiegati successivamente
al controllo, qualora sussiste la presunzione di una perdita e laddove un
cercafughe elettronico non si riesce a determinare il punto esatto della perdita
(art. 4 controlli sistematici).
Conclusioni:
l’impresa che desidera certificarsi in ottemperanza ai Regolamenti
cogenti fin qui esposti, deve necessariamente possedere un cercafughe
elettronico, con adeguato certificato che ne attesta la sensibilità di almeno 5
g/anno, ed è insostituibile a tutti gli altri metodi che, come spiegato, sono da
intendersi complementari (art. 5 – scelta del metodo di
misurazione).
A riguardo vi informiamo altresì, di aver inoltrato una
segnalazione all'Ente di Accreditamento ACCREDIA attraverso il nostro organismo
di certificazione.
A breve vi comunicheremo il calendario per le attività di
formazione/precisazione relative alla certificazione della vostra impresa, organizzate in tutto il territorio
nazionale.
Cordiali saluti.