a) i dati
identificativi (quali l'operatore, persona di riferimento, sede di
installazione);
b) il
numero e la tipologia di apparecchiature presenti;
c) le
informazioni di dettaglio (quali il tipo di sostanza, la carica circolante, la
quantità aggiunta nell’anno di riferimento, la quantità recuperata/eliminata
nell’anno di riferimento; il motivo dell’intervento)
La
normativa in vigore non richiede semplicemente di aggiornare la dichiarazione
già presentata relativa all'anno 2012, bensì di presentarne una nuova riferita
all'anno 2013.
Il formato
elettronico della dichiarazione ISPRA, è accessibile al link qui di seguito
riportato: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Cosa è
cambiato rispetto lo scorso anno?
A partire
da quest'anno, è necessaria la completa compilazione di tutte le sezioni della
dichiarazione ISPRA. Tale circostanza costituisce una differenza rispetto allo
scorso anno nel quale l'obbligo di compilazione risultava limitato solamente ad
alcune sezioni della dichiarazione (Esempio: la sezione 1 o 4 della
dichiarazione).
Il nuovo
sistema di compilazione permetterà di convalidare solo le dichiarazioni che
presenteranno tutti i campi obbligatori compilati.
N.B. Per
non ricorrere in sanzioni amministrative, le operazioni di manutenzioni o
installazioni devono essere eseguite da tecnici ed imprese certificati secondo
il Regolamento CE 303/2008 recepito con il DPR
43/2012.
Chi ha
l’obbligo della comunicazione?
I
destinatari degli obblighi di comunicazione non sono i frigoristi installatori,
bensì gli operatori, ovvero i soggetti titolari dell’apparecchiatura. Tuttavia,
non tutti gli operatori che detengono le apparecchiature possiedono le
conoscenze tecniche e procedurali necessarie per portare a buon fine la
procedura. Il tecnico frigorista potrà pertanto, per pura cortesia,
fornire al riguardo degli utili servizi di assistenza.
All'interno
della comunicazione potrà essere indicato il nominativo di una "persona di
riferimento" per la comunicazione che potrà essere anche diversa
dall'operatore, qualora quest'ultimo abbia delegato ad una terza persona -
fisica o giuridica - l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature o degli impianti contenenti FGAS
N.B. E',
invece, compito del tecnico frigorista al quale é conferito l’incarico della
manutenzione, redigere puntualmente e tempestivamente il registro
dell’apparecchiatura debitamente compilato alla luce di tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Sia il tecnico frigorista che l’impresa,
devono essere certificate sulla base di quanto previsto dal DPR
43/2012.
Per
ulteriori informazioni vedere istruzioni in
allegato.
Sicuri di averVi
fatto cosa gradita, e disponibili a future informazioni, cogliamo l'occasione
per porgere distinti saluti ed augurarVi Buon Lavoro
ITEC Srl ( Istituto
Tecnologico Europeo di Certificazione )
Prato
Office Italy
TÜV
Thüringen e. V.
Notified
Body for Pressure Equipment No. 0090
IAF Srl ITEC Group
DA/FROM:
Donato PRISCO
Senior
PED Inspector
Via
Montalese, 315 - 59013 Montemurlo (PO)
tel.:
+39 0574 686915
fax:
+39 0574 684947